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In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, ci pare opportuno ricordare che da qualche tempo le imprese che si trovano in una situazione di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario reversibile hanno a disposizione anche la composizione negoziata al fine di trovare un accordo con i creditori. Lo segnaliamo in quanto tale procedimento è attivabile solo su base volontaria.

L’Osservatorio sulla Composizione Negoziata di Unioncamere segnala che, dopo un avvio stentato, sono in aumento le istanze di accesso da parte delle imprese in crisi. Ciò anche perché l’imprenditore che vi accede può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio e la concessione di provvedimenti cautelarti necessari per condurre a termine le trattative. Questa possibilità rappresenta una caratteristica peculiare del procedimento e dei suoi esiti negoziali, che lo differenzia rispetto alle altre forme di regolazione stragiudiziale della crisi, che debbono essere attuate senza alcun rete protettiva (oltre che senza l’apporto di un esperto facilitatore all’uopo designato). A tale proposito si segnala la recente ordinanza del Tribunale di Milano (sez II, Ord. 08.09.2022. Estensore dott. Luca Giani), che, nell’ambito di una composizione negoziata nella quale l’esperto designato è il professionista dello Studio dott. Giancarlo Muliari, fissa, tra gli altri, il principio secondo cui l’impresa può formulare un ricorso per la conferma delle misure protettive anche se corredato da un piano industriale ancora in fase di perfezionamento.

L’esperienza maturata dai professionisti dello studio, anche in virtù della pluriennale collaborazione con la sezione fallimentare del Tribunale di Milano, insegna che prima si interviene maggiori sono le opzioni a disposizione per evitare la dispersione dei valori aziendali ed assicurare la continuità aziendale (anche indiretta).